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Kosovo : un caso ancora aperto ?

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La dichiarazione di indipendenza e il parere della Corte internazionale di giustizia

La dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo del 18 febbraio 2008 e il recente riconoscimento (22 luglio 2010) da parte della Corte Internazionale di Giustizia in un parere consultivo non vincolante, della “non illegalità” di tale dichiarazione rispetto al diritto internazionale hanno sollevato un acceso dibattito nell’ambito della giurisprudenza internazionale, negli ambienti politico-istituzionali, tra le popolazioni dei paesi coinvolti, così come nel resto del mondo. Dal punto di vista giuridico, l’ingresso sulla scena internazionale di un nuovo soggetto non sarebbe di per sé un fenomeno così complesso, se non ponesse in conflitto due principi fondamentali del diritto internazionale, ovvero il diritto all’autodeterminazione dei popoli e il principio di integrità territoriale degli stati. Sotto il profilo politico, invece, l’indipendenza del Kosovo e il sostegno dimostrato dalla Corte dell’Aia nei confronti di tale atto hanno diviso i leader di tutto il mondo tra chi, come il Segretario di Stato americano Hillary Clinton, ha accolto positivamente la dichiarazione della Corte di Giustizia e ha invitato gli stati europei a fare lo stesso e chi al contrario, come i governi di Belgrado e di Mosca, ha condannato l’azione di Pristina e ribadito che il Kosovo è parte integrante e indivisibile dello stato serbo.


L’antefatto

La regione del Kosovo rappresenta uno dei perni della storia della ex Repubblica Federale di Yugoslavia e della sua dissoluzione alla fine del XX secolo. Durante tutto il periodo Titoista, il regime garantiva alle minoranze nazionali il rispetto delle proprie tradizioni culturali, religiose e linguistiche. Tito aveva fatto della valorizzazione delle differenze nazionali l’elemento caratterizzante della Federazione Yugoslava, suddivisa infatti in repubbliche federate con possibilità di secessione e in repubbliche autonome come il Kosovo che, al contrario, non godevano di tale diritto. Alla sua morte, nel 1980, riaffiorarono gli antichi conflitti nazionalistici che sfociarono poi in veri e propri scontri nel 1987 con l’elezione a Presidente della Serbia di Slobodan Milosevic. Questi perseguì una politica di affermazione della superiorità dell’etnia serba su tutte le altre presenti nella federazione e pretese che il Kosovo fosse considerato spiritualmente appartenente alla Serbia nonostante il fatto che il 90% della popolazione fosse di etnia albanese. Dopo la conquista dell’indipendenza da parte della Slovenia e della Croazia e gli Accordi di Dayton del 1995 che posero fine alla guerra civile in Bosnia-Erzegovina, le rivendicazioni di indipendenza del Kosovo si scontrarono incessantemente con la violenza del regime di Milosevic, impegnato a negare alla minoranza albanese il mantenimento della propria lingua e a reprimere violentemente ogni manifestazione di dissenso. Il fallimento degli accordi di Rambouillet all’inizio del 1999 e il successivo bombardamento aereo della Serbia da parte delle forza armate della NATO (Operazione Allied Force) nel marzo 1999, sulla base di una presunta e discutibile accusa di genocidio, portò il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, assente il voto della Cina, a firmare per il Kosovo la risoluzione 1244. Tale risoluzione prevedeva il dispiegamento di due forze militari, il KFOR sotto l’egida della NATO e l’UNMIK, sotto la guida delle Nazioni Unite che stabiliva un’amministrazione internazionale provvisoria del Kosovo.

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Mezzi delle NU in Kosovo

(Fonte : www.flickr.com)

Il Kosovo e i principi del diritto internazionale

Il dibattito acceso dal caso del Kosovo nell’ambito del diritto internazionale sussiste, da un lato, tra il governo di Pristina che rivendica il diritto per il Kosovo di far valere il principio di autodeterminazione dei popoli e, dall’altro, il governo serbo che si batte per la salvaguardia del principio di integrità territoriale degli stati. Tuttavia, il principio di autodeterminazione non può essere applicato al caso del Kosovo, in quanto la sua applicabilità è limitata ai casi di autodeterminazione esterna. Gli articoli 1, par 2 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, nonché numerose Dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale (del 1960 sull’indipendenza dei popoli coloniali, e del 1970 sulle relazioni amichevoli tra gli Stati), fanno riferimento al principio di autodeterminazione nella sua componente esterna e non interna. Ciò significa che hanno diritto a rivendicare l’autodeterminazione solamente i popoli che sono soggetti a dominazione coloniale o razzista o il cui territorio è stato conquistato con un atto di forza. Rimangono esclusi, quindi, i casi in cui una popolazione faccia appello all’autodeterminazione “semplicemente” per instaurare sul proprio territorio un regime di tipo differente, tendenzialmente più democratico.

Nondimeno, se il diritto all’autodeterminazione non può essere invocato nel caso del Kosovo, si può rilevare che il diritto internazionale, pur non prevedendo il diritto alla secessione (se non in casi eccezionali, ad esempio per la liberazione da dominio coloniale, come espresso nella Dichiarazione AG 1960), non contempla nemmeno il divieto per i popoli che si dimostrino in grado di costituire un governo capace di esercitare una sovranità effettiva su un determinato territorio e una determinata popolazione (sovranità interna o principio di effettività) e indipendente da interferenze esterne (sovranità esterna o principio di indipendenza) di staccarsi dallo stato preesistente e di costituirne uno nuovo. Né esiste una norma di diritto internazionale generale che vieti esplicitamente una proclamazione di indipendenza.

La dichiarazione di indipendenza del Febbraio 2008 (atto di carattere solamente “storico” e non giuridico, che determina una situazione di per sé né contraria né conforme al diritto internazionale) che ha segnato la secessione della provincia del Kosovo dalla Serbia, dando vita ad un nuovo soggetto del diritto internazionale, non può essere considerata illegale. Inoltre, secondo il governo di Pristina e parte dei leader occidentali, a partire dall’instaurazione nel 1999 di un regime di amministrazione diretta del territorio ad opera dell’UNMIK, il Kosovo ha dimostrato di essere in grado di sviluppare istituzioni democratiche e di esercitare una sovranità effettiva su una popolazione di circa due milioni di abitanti, presupposti sulla base dei quali oggi esso rivendica il suo status di stato sovrano ed indipendente.

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Celebrazioni a Pristina il 17 febbraio 2009, primo anniversario dell’indipendenza

(Fonte : www.flickr.com)

Gli stati occidentali hanno, cioè, affermato che l’indipendenza del Kosovo non è altro che il risultato di un percorso politico in linea con lo spirito della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza. Essa prevedeva la creazione di un’amministrazione provvisoria da parte dell’ONU, disponendo l’invio di una missione civile e militare internazionale che facilitasse un processo politico volto a determinare il futuro status internazionale del Kosovo. Voci contrarie a tale interpretazione della Risoluzione del Consiglio, con il governo di Madrid in prima linea, fanno invece riferimento al paragrafo 10 della Risoluzione 1244 che attribuisce al Kosovo una “sostanziale autonomia” all’interno dell’allora Repubblica Federale di Jugoslavia. L’ipotesi di indipendenza sembrerebbe quindi apertamente esclusa da questo testo. L’ambiguità stessa del testo ha impedito una risoluzione definitiva della questione che tuttora sembra continuare a fare dei Balcani un’area dominata da instabilità e da scontri tra rivendicazioni contrapposte. Inoltre, la Corte di Giustizia ha evitato di esprimersi sulle più spinose questioni dello status del Kosovo in quanto stato sovrano e del diritto alla secessione rimandando il dibattito nell’ambito dell’Assemblea Generale in settembre.

Le reazioni del mondo politico e dell’UE

Si pone a questo punto la questione del riconoscimento del Kosovo in quanto soggetto del diritto internazionale da parte della Comunità Internazionale. La questione del riconoscimento va di pari passo con quella della soggettività internazionale dello stato. Tuttavia, ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica internazionale, il diritto internazionale specifica che non è necessario per lo stato essere riconosciuto dai paesi già membri della Comunità Internazionale. Se così fosse, infatti, si determinerebbe una sorta di gerarchia tra Stati per cui quelli preesistenti si arrogherebbero il diritto di decidere quali nuovi Stati possano entrare a far parte della Comunità Internazionale e quali, invece, ne debbano essere esclusi. L’istituto del riconoscimento, quindi, rimane un fatto meramente dichiarativo con valore politico e non giuridico, attraverso il quale gli Stati membri della Comunità Internazionale prendono atto dell’esistenza del nuovo stato e manifestano la loro volontà di instaurare rapporti diplomatici con il nuovo soggetto. Solitamente tale atto viene seguito dall’apertura di rappresentanze diplomatiche del nuovo soggetto entro il territorio degli stati che lo hanno riconosciuto e tramite l’instaurazione di rapporti politici ed economici.

Per quanto riguarda gli stati membri dell’Unione Europea e la questione kosovara, nonostante le pressioni provenienti da Bruxelles e in particolare dal Parlamento di Strasburgo a riconoscere il governo di Pristina, fino ad oggi solo 22 paesi hanno riconosciuto il Kosovo come stato sovrano, sommandosi ad altri 47 tra cui figurano gli Stati Uniti ed il Giappone, mentre Russia e Cina non ne hanno accettato l’indipendenza. Allo stesso modo Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro non hanno riconosciuto la secessione di quella che da essi viene considerata una parte integrante del territorio serbo. Questi stati, infatti, temono che il caso del Kosovo possa rappresentare un precedente troppo pericoloso per i movimenti separatisti con le cui rivendicazioni Madrid, Atene, Bucarest, Bratislava e Nicosia devono fare i conti.

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La bandiera del Kosovo

(Fonte : www.flickr.com)

Da un lato, se accettassero la secessione del Kosovo, questi 5 stati non sarebbero più in grado di giustificare il loro costante rifiuto verso le istanze di autonomia e, in alcuni casi addirittura di indipendenza, da parte delle forze separatiste del loro paese. Dall’altro, come ribadito dalla rappresentante UE per la politica estera Catherine Ashton, l’Unione Europea deve poter progredire ad un’unica velocità se vuole giocare un ruolo significativo nel favorire il dialogo tra il governo di Pristina e quello di Belgrado. L’UE ha infatti già firmato un Accordo di Associazione e Stabilizzazione con la Serbia in vista di una futura adesione ed è quindi necessario per entrambi gli attori risolvere ogni questione politica che possa contribuire a creare motivi di tensione in ambito comunitario, prima tra tutte quella del Kosovo.

Contemporaneamente, proprio in questi giorni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha accolto la risoluzione di compromesso suggerita dal governo di Belgrado che dovrebbe aprire al dialogo tra la Serbia e il Kosovo e che attribuisce all’UE il compito di facilitare tale processo. Il cammino verso relazioni amichevoli tra i due paesi non sembra semplice, ma la prospettiva di un’adesione all’UE, con tutti i vantaggi politici ed economici che ne derivano, potrebbe aiutare ad eliminare i principali motivi di contrasto tra Belgrado e Pristina.


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Alessandra PROCOPIO

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